la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1985,
n. 59 e' cosi' sostituito:
   "Al  Consorzio  possono  aderire:  la  Regione Toscana, altri enti
locali, enti pubblici economici, istituti di credito  ed  imprese  di
diritto  privato,  secondo  le  norme  stabilite  dallo  Statuto  del
Consorzio, qualora tali soggetti operino nella stessa area e  per  le
stesse finalita' del Consorzio".