la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 e' cosi' sostituito: "Al Consorzio possono aderire: la Regione Toscana, altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito ed imprese di diritto privato, secondo le norme stabilite dallo Statuto del Consorzio, qualora tali soggetti operino nella stessa area e per le stesse finalita' del Consorzio".